Il Collegio dei docenti deve riunirsi almeno due volte all’anno per verificare il regolare svolgimento delle attività previste e, in caso contrario, per intraprendere le adeguate azioni correttive. Il Collegio dei docenti provvede all’adempimento di tutti i compiti previsti dal presente regolamento e, in particolare: a) stabilisce i criteri e le modalità dello svolgimento dei corsi, nonché le modalità con le quali viene accertata l’ammissione dei dottorandi all’anno successivo al primo; b) redige una relazione, da allegare alla tesi finale, che illustri la personalità di ciascun dottorando e l’attività scientifico- formativa svolta durante il corso; c) autorizza la redazione della tesi finale anche in lingua straniera; d) autorizza il dottorando che per comprovati motivi non presenti la tesi nei tempi fissati, all’ammissione agli esami previsti per il ciclo successivo; e) indica le modalità di approfondimento della tesi in caso di non superamento dell’esame finale; f) predispone la relazione annuale sull’attività svolta ai fini della valutazione prevista dall’art. 3; g) propone al Rettore i nomi dei componenti la Commissione Giudicatrice per l’ammissione ai corsi e per il conseguimento del titolo di “Dottore di Ricerca”; h) delibera sulle equipollenza dei titoli accademici conseguiti all’estero, ai soli fini dell’ammissione ai corsi; i) indica il Tutor che deve seguire l’attività di ricerca del dottorando; l) autorizza le richieste dei dottorandi a svolgere periodi di formazione fuori sede, superiori ai sei mesi; m) autorizza l’eventuale espletamento di attività lavorativa del dottorando purchè queste non compromettano la partecipazione alle attività complessive dei corsi di dottorato; n) propone ai Consigli di Facoltà interessati la programmazione dell’attività didattica dei dottorandi; o) autorizza l’attività assistenziale nell’ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato e solo per le attività indispensabili all’espletamento della tesi del dottorato stesso; p) propone al Rettore l’esclusione del candidato dal corso del dottorato nei casi previsti dall’art. 11 punto 3); q) autorizza il recupero dei periodi di sospensione della frequenza dei corsi.
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